In materia di "usi civici", vorrei sapere se siano
affrancabili i canoni anche per usucapione e se è da ritenersi nullo
l'atto di compravendita di un terreno gravato da "usi civici".
Tutta la disciplina normativa (inclusa quella regionale) degli “usi
civici” si fonda sulla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e sul relativo
regolamento n. 332 del 1928. Si tratta peraltro di materia complessa e,
pertanto, di non sempre di facile comprensione e applicazione.Si è
soliti affermare che i terreni soggetti a uso civico sono sottoposti
alla stessa disciplina vincolata dei beni demaniali e che quindi sono
terreni incommerciabili, inusucapibili e immodificabili nella loro
destinazione a uso civico.È altresì vero, tuttavia, che alcune leggi
regionali prevedono ipotesi di parziale superamento della rigorosa legge
1766/1927 e che, pertanto, consentono, a certe prestabilite condizioni e
con determinate procedure, la commerciabilità dei terreni soggetti a
“usi civici”.La prima difficoltà che si incontra consiste, tuttavia, nel
capire se un dato terreno sia soggetto a “usi civici” oppure no.
Mancano infatti degli archivi che si possano consultare con la stessa
immediatezza e sicurezza con cui si è soliti consultare i registri dei
terreni “liberi”. Tuttavia, alcune espressioni come “livello”,
“università agraria”, "comunalia" o “collettività agricola” riferite al
terreno possono rappresentare dei campanelli di allarme.Inoltre, una
volta accertato che il terreno è soggetto a usi civici, è necessario
comprendere se si tratta di un terreno di proprietà privata piuttosto
che di proprietà collettiva (per esempio, del Comune, di una università
agraria, o di associazioni di coltivatori).Infatti, i terreni privati
soggetti a uso civico sono commerciabili e pertanto possono essere
oggetto di atti di alienazione. Tuttavia, se prima che il terreno venga
venduto, non si è terminata la procedura di liquidazione dell’uso civico
(che consiste nel pagamento di una somma pari a venti volte il canone
di natura enfiteutica), il terreno viene trasferito gravato dall’uso
civico. Di conseguenza, sarà cura del notaio rogante dare atto nella
compravendita dell’esistenza dell’uso civico.I terreni di proprietà
collettiva, invece, non sono commerciabili, a meno che non intervengano
esplicite autorizzazioni in tal senso da parte degli Enti pubblici
locali o fin tanto che non venga emanato un provvedimento amministrativo
che “trasformi” il bene da proprietà collettiva a proprietà privata.
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